
È possibile chiedere il rimborso dei costi di formazione all’apprendista dimissionario? Sembra proprio di sì. Così ha deciso il Tribunale di Roma nella Sentenza n. 10843/2025. I giudici hanno dichiarato la legittimità delle clausole che prevedano il ristoro, a favore dei datori di lavoro, dei costi formativi purché supportate da quattro requisiti: le clausole devono essere chiare e vi sia un interesse aziendale alla formazione, il lavoratore abbia anche lui ottenuto un vantaggio, che i costi siano documentati, il rimborso deve essere proporzionato. Pertanto, tali clausole possono essere uno strumento utile, ma devono essere costruite correttamente fin dall’inizio del contratto.
Con Francesco Geria analizziamo i contenuti della sentenza in questione.

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