Con Nota del 4 settembre 2019, n. 7722, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in relazione ai termini di prescrizione da applicarsi in caso di crediti iscritti a ruolo, statuendo come ad essi sia sempre e solo riferibile il termine quinquennale.
Nel dettaglio, il provvedimento intende risolvere la questione, già affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 23397/2016, relativa alla possibilità di convertire il termine di prescrizione c.d. breve, pari a 5 anni, in quello ordinario decennale anche alle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, nonché alle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Facendo proprio l’orientamento della Suprema Corte, dunque, l’Istituto precisa che, avendo natura di atto amministrativo, le cartelle di pagamento non sono soggette alla disposizione di cui all’art. 2953 del codice civile (prescrizione decennale in caso di passaggio in giudicato), in quanto essa trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il titolo sia costituito da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.
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