L’art. 16 del D.L. n. 124/2023, c.d. decreto Sud, ha previsto un nuovo credito d’imposta per le imprese della c.d. ZES Unica che fanno investimenti in macchinari, impianti, attrezzature, ecc. Il bonus opera nei limiti dei paletti fissati a livello europeo tenendo conto del c.d. Regolamento GBER (Regolamento n. 651/2014) e della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Nella presente Guida si analizzano i vari aspetti del credito d’imposta partendo dalla norma nazionale di riferimento, tenendo conto del decreto attuativo D.M. 17 maggio 2024. Tra gli aspetti oggetto di analisi ci soffermeremo sui progetti di investimento agevolabili, sulle limitazioni UE, sulle regole di cumulo con altri aiuti, compresi altri aiuti di Stato, nonché sulla sua utilizzabilità in compensazione (codice tributo istituito con ris. n. 39 del 22 luglio 2024). Ulteriori profili meritevoli di approfondimento riguardano anche la certificazione delle spese, la presentazione dell’istanza per richiedere il bonus nonché la proroga, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), che opera per il triennio 2026-2028. Oggetto di agevolazione saranno gli investimenti in beni strumentali (impianti, macchinari, attrezzature varie, terreni e fabbricati) effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. La Manovra, oltre alla proroga, contiene una previsione con la quale aumenta con un contributo aggiuntivo il credito d’imposta effettivamente spettante per gli investimenti effettuati nel 2025.