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Accertamento e riscossione

Versamento imposte al 30 giugno: soggetti obbligati

30 Giugno 2025
Versamento imposte al 30 giugno: soggetti obbligati

Entro il 30 giugno dovranno essere versate le imposte sui redditi: saldo 2024 e prima rata di acconto 2025. I versamenti potranno essere effettuati anche nei 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.

La scadenza riguarda i soggetti per i quali non trova applicazione la proroga al 21 luglio disposta dall’art. 13 del D.L. n. 84/2025, nuovo Decreto fiscale.

Da qui, la scadenza del 30 giugno 2025 riguarderà ad esempio:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA che presentano il modello Redditi e che non partecipano a soggetti “trasparenti” interessati dalla proroga;
  • persone fisiche non titolari di partita IVA che presentano il 730 senza sostituto d’imposta anche in opzione;
  • le persone fisiche con compensi/ricavi per lavoro autonomo o d’impresa in via occasionale;
  • titolari di partita IVA svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
  • i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 e ss.

In relazione ai soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno che non rientrano nella proroga di cui al D.L. Fiscale se non rispettano i relativi requisiti, il termine del 30 giugno senza la maggiorazione dello 0,40% deve essere rispettato in ipotesi di approvazione del bilancio a maggio 2025 (vedi art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001).

Tra le imposte per le quali scatta l’obbligo di versamento entro il 30 giugno: IRPEF, IRES, addizionali regionali e comunali, cedolare secca, imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE); imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, imposta sostituiva sulle Crypto e il diritto annuale C.C.I.A.A.

Ancora: l’imposta sostitutiva sul capital gain in “regime di dichiarazione”; l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte.

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