Commento
MANOVRA 2020, APPALTI

Appalti e ritenute: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate al Forum dei Commercialisti

di Francesco Barone | 20 Gennaio 2020
Appalti e ritenute: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate al Forum dei Commercialisti

I tecnici dell’Agenzia delle Entrate, al Forum dei Commercialisti di Italia Oggi tenutosi a Milano dal 13 al 15 gennaio, hanno fornito i primi chiarimenti attinenti all’applicazione delle disposizioni riguardanti le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti. Con le risposte sono stati dissipati alcuni dubbi sorti dopo l’emanazione definitiva delle regole. Sembra opportuno riassumere le risposte, anche se non contenute in un documento di prassi ufficiale, ma che sono importanti per capire la posizione che assumerà l’Amministrazione finanziaria in merito agli argomenti trattati.

Premessa

Si ricorda che le nuove regole riguardanti le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti sono stabilite dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 157/2019, il quale ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. n. 241/1997, l’art. 17-bis, recante una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute con efficacia a partire dal 1° gennaio 2020.

Il limite degli appalti

Il comma 1 del nuovo art. 17-bis, stabilisce che il committente, sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi, che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo superiore a 200.000 euro, deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Il primo dubbio sorto dopo l’emanazione definitiva della norma, riguardava la determinazione della soglia dei 200.000 euro, al superamento della quale il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

In proposito, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate al Forum dei Commercialisti, hanno precisato che il limite di 200.000 euro si intende in riferimento all’importo annuo delle opere o dei servizi affidati alla singola impresa. Pertanto, nel caso in cui il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa, stipulando più contratti, come sopra specificati, detto limite si ritiene riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti. Ne consegue che, se la somma dei contratti sia complessivamente superiore a 200.000 euro annui, la disposizione deve essere applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.

In presenza di 5 contratti di appalto, per un singolo importo di 50 mila euro, stipulati nel corso di un anno, poiché l’importo complessivo supera il limite di 200.000 euro, scatta l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Da ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, ha chiarito che la norma si applica anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Al Forum dei Commercialisti, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che rientrano nell’ambito applicativo del nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, anche le agenzie per il lavoro disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003.
Per dette agenzie, tuttavia, non si applica il meccanismo dell’inversione contabile in materia IVA per le prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominato, che vengono svolti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti e società soggetti al regime dello split payment.

Esclusione dalla disciplina

Il comma 5 dell’art. 17-bis, stabilisce alcune deroghe alla disciplina, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

Nella pratica gli obblighi introdotti con le nuove regole non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, ossia 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Al Forum è stato posto l’interrogativo di come dimostrare il requisito di attività almeno triennale e, inoltre, come rappresentare l’effettuazione di versamenti di imposta nell’ultimo triennio per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni, in presenza di perdite fiscali.

L’Agenzia ha risposto sostenendo che i requisiti della persistenza in attività per almeno 3 anni, la regolarità rispetto agli obblighi dichiarativi e l’effettuazione di versamenti per un importo non inferiore al 10 per cento, come sopra specificato, devono sussistere congiuntamente.

Per quanto attiene al requisito di attività triennale, l’Agenzia rinvia a quanto già previsto nell’ambito del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 110418 del 12 giugno 2017, in materia di cessazione di partita IVA nonché della esclusione dalla banca dati VIES.

In merito alla verifica del versamento in conto fiscale per importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o compensi, a fronte della presenza di perdite fiscali, il limite potrebbe essere raggiunto con qualsivoglia somma versata con modello F24 e, quindi, a titolo esemplificativo, anche l’IVA, le ritenute fiscali, contributi previdenziali e altro.

Si fa notare che il problema era già stato sollevato su queste pagine (si veda “Modificata la disciplina per appalti e ritenute” dell’11 dicembre 2019).

Controllo del committente

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione, in deroga all’art. 17 del medesimo D.Lgs. n. 241/1997.

Il comma 2 del nuovo art. 17-bis, specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, necessari per consentire al committente di adempiere all’obbligo del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese.

Esiste, dunque, un obbligo per il committente di controllare il corretto adempimento concernente il versamento delle ritenute, al fine di evitare l’applicazione di eventuali sanzioni.

In particolare l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La domanda formulata al richiamato Forum attiene alla compilazione del modello F24. In pratica, è stato chiesto se le deleghe di pagamento devono essere compilate per ogni singolo dipendente oppure risulta sufficiente un collegamento all’elenco nominativo da consegnare a cura dell’appaltatore al committente.

Richiamando la Risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i versamenti sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente. Non è necessario, quindi, compilare un modello F24 per ciascun lavoratore.

In sostanza, si dovrà compilare un solo modello F24 per ciascun committente, compilando i campi della sezione “Contribuentedel modello F24 nel modo seguente:

  • nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:AppaltoRitenute

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2020