Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8962, del 17 novembre 2025, che conferma la sentenza primo grado del TAR Puglia, sede di Bari, n. 1192/2022, nel respingere l’appello della Lapet (tributaristi), dispone che l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e IVA spetta in via esclusiva alle professioni ordinistiche e resta, invece, preclusa ai tributaristi. Il visto di conformità, introdotto per assicurare la correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni fiscali, rappresenta un passaggio strategico nel rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria; la conferma della riserva ai professionisti ordinistici da parte della giurisprudenza amministrativa sancisce, dal punto di vista giuridico e istituzionale, la necessità di percorsi formativi regolamentati, di esami di Stato e di un sistema disciplinare coerente con l’interesse pubblico.