
Ogni anno, con cadenza fissa, l’ordinamento processuale italiano prevede un periodo di stasi dell’attività giurisdizionale che incide sul decorso dei termini relativi ai procedimenti dinanzi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Si tratta di un meccanismo di sospensione automatica, disciplinato dalla Legge n. 742/1969, che opera dal 1° al 31 agosto di ciascun anno solare e che trova applicazione, tra l’altro, nel contenzioso tributario, incidendo sui termini per la proposizione dei ricorsi e degli appelli dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria. Occorre premettere, come punto di partenza imprescindibile per qualunque disamina della materia, che la sospensione riguarda esclusivamente i termini di natura processuale. Ne discende un corollario di primaria importanza: numerosi adempimenti che pure gravitano attorno al rapporto tributario restano estranei alla pausa estiva, poiché la loro natura è amministrativa e non giurisdizionale. È proprio su questo discrimine che si regge l’intera architettura dell’istituto, e sarà pertanto necessario, in ogni singola fattispecie esaminata, verificare a quale delle due categorie essa appartenga.




