
Con la Risposta a interpello n. 145 del 13 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate affronta una fattispecie di particolare interesse pratico, chiarendo che l’agevolazione “prima casa” prevista dall’art. 69 della Legge n. 342/2000 può trovare applicazione anche quando l’immobile ereditato è catastalmente suddiviso in due particelle appartenenti a diversi Comuni catastali e, pertanto, non suscettibili di fusione catastale. La soluzione individuata dall’Amministrazione finanziaria valorizza l’istituto dell’unione di fatto ai fini fiscali, già disciplinato dalla circolare n. 27/E/2016, consentendo di preservare il beneficio purché le due porzioni immobiliari siano prive di autonomia funzionale e reddituale e siano rispettati tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina della prima casa. L’Interpello offre, inoltre, interessanti indicazioni operative sulla presentazione della dichiarazione di successione mediante il modello cartaceo Mod. 4 nei casi in cui il software telematico non consenta una corretta gestione della fattispecie.








