
Il tema del transfer pricing rappresenta, da sempre, uno dei terreni di scontro più aspri tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. In questa complessa partita a scacchi, l’Ufficio cede non di rado alla tentazione di imboccare scorciatoie accertative, accantonando le metodologie scelte e documentate dall’impresa per abbracciare criteri ritenuti a priori più profittevoli per le casse erariali. Un “vizio” operativo che la giurisprudenza di legittimità è tornata a sanzionare, ricordando che la presunzione di infallibilità del verificatore deve necessariamente infrangersi contro l’obbligo di un’analitica e rigorosa motivazione.



