
Dopo il recente controllo posto a carico di un professionista da parte dell’Ufficio Audit della Direzione Regionale delle Entrate della Toscana (si veda l’opinione del 18 giugno 2026, “Audit Entratel: il caso toscano che fa discutere i professionisti”), sulle modalità di svolgimento delle attività, quale intermediario Entratel, molti abilitati si sono posti il problema di come affrontare l’attività di controllo, soprattutto in merito alla documentazione e alle informazioni da fornire all’Ufficio preposto. Senza evidenziare che siamo attualmente in un mondo digitale e che molte informazioni sono già in possesso della stessa Amministrazione, in questa fase è anche necessario ricordare che il principio cardine, posto a tutela dei contribuenti è sancito, tra le altre disposizioni, anche dal comma 4 dell’art. 6 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) il quale dispone, “in modo perentorio”, che l’Amministrazione finanziaria non può “mai” richiedere documenti ed informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Pubbliche amministrazioni, di fatto contenendo sempre la propria richiesta e la messa a disposizione dei documenti necessari all’esecuzione del legittimo controllo.



