Con l’ordinanza del 31 dicembre 2025, n. 34929, la Corte di Cassazione chiarisce che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese non chiude il rapporto con il Fisco, ma ridisegna il perimetro delle responsabilità, imponendo di tenere distinti i piani dei soci da quelli di amministratori e liquidatori. Nel solco di un orientamento ormai stabile, la Corte ribadisce che il debito fiscale non scompare ma si “sposta”, che i soci possono essere chiamati in causa solo in chiave successoria e nei limiti di quanto abbiano effettivamente percepito, e comunque tramite un autonomo atto impositivo, mentre amministratori e liquidatori rispondono per fatto proprio secondo una responsabilità civile ex lege. Allo stesso tempo emerge come l’azione erariale, pur potendo muoversi anche in assenza di riparti formali (specie nelle società a ristretta base), resti incardinata su vincoli procedurali e probatori stringenti. In questo quadro la finestra quinquennale dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 amplia i tempi di intervento del Fisco, ma non attenua le garanzie difensive del contribuente né le criticità applicative che è necessario continuare a fronteggiare nella gestione delle liquidazioni e dei contenziosi post-estinzione.