L’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, ha riconosciuto, esclusivamente per l’anno d’imposta 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro (c.d. “bonus tredicesima” o “bonus Natale”) rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che siano in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari.
L’indennità doveva essere erogata, unitamente alla tredicesima mensilità, dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore che attestava per iscritto di avervi diritto (art. 2-bis, comma 4, D.L. n. 113/2024).
In sede di dichiarazione dei redditi l’indennità viene rideterminata, ovverosia viene effettuato il ricalcolo dell’indennità in base ai dati certi relativi al 2024 (come il reddito complessivo o i giorni di lavoro).
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