
Dal 1° luglio 2026, il sistema italiano di previdenza complementare conosce un meccanismo di adesione automatica più incisivo del precedente silenzio-assenso: in assenza di una diversa scelta tempestiva, non è destinato al Fondo pensione soltanto il TFR, ma anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, secondo quanto stabilito dagli accordi collettivi applicabili.
La fattispecie ordinaria considerata dal legislatore è l’assunzione. Nella gestione dei rapporti di lavoro, tuttavia, il contratto collettivo applicabile e la relativa forma pensionistica possono cambiare anche senza cessazione del rapporto: si pensi alla nomina del dipendente a dirigente, al cambio del CCNL aziendale, al trasferimento d’azienda o di ramo, alla fusione, all’affitto d’azienda, alla cessione individuale del contratto di lavoro o ad altre operazioni che comportino il subentro di un diverso datore.
Tali vicende riaprono il procedimento di adesione automatica e, in caso affermativo, a quali lavoratori?
Il Ministero del Lavoro - con propria FAQ pubblicata al sito dedicato alla Previdenza Complementare - offre una risposta espressa per il passaggio da impiegato a dirigente e la estende, per analogia, al cambio di CCNL con perdita dei requisiti di partecipazione al precedente fondo.





