
L’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 “codifica” e completa i principi generali già introdotti dalla riforma INPS-Fornero (Legge n. 92/2012, art. 4, commi 12-15) per rendere omogenea la fruizione degli incentivi all’assunzione, con particolare attenzione alla somministrazione e ai presidi anti-elusivi.
Nel passaggio 2012→2015, le regole “base” restano sostanzialmente le stesse (obbligo preesistente, diritto di precedenza, sospensioni per crisi/riorganizzazione, licenziamenti in gruppi/assetti coincidenti, cumulo dei periodi, penalità per comunicazioni tardive), ma l’art. 31 aggiunge due pilastri: trasferimento dell’incentivo e imputazione “de minimis” all’utilizzatore in somministrazione; metodo legale per calcolare l’incremento occupazionale netto (FTE/ULA, impresa unica, comparazione mensile su media 12 mesi).
Dal 2024-2025, la compliance sugli incentivi non può prescindere anche dalle condizionalità generali di cui all’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 (DURC e ulteriori requisiti), modificate dal D.L. n. 19/2024 (convertito dalla Legge n. 56/2024) con l’introduzione del comma 1175-bis (regolarizzazione “salvifica” entro termini) e con l’estensione esplicita all’assenza di violazioni in materia di lavoro/legislazione sociale (incluse condizioni di lavoro e salute/sicurezza, da definire con decreto).
Sul versante UE, il nuovo Regolamento UE 2023/2831 ha innalzato il massimale “de minimis” a 300.000 euro per “impresa unica” nell’arco di 3 anni e ha rafforzato la traiettoria verso registri/trasparenza (orizzonte 1° gennaio 2026 nei “considerando”).

