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Fringe benefit e Welfare aziendale. Le novità e i chiarimenti dell’Agenzia

di Marco Bomben e Carla De Luca | 16 Dicembre 2022
Fringe benefit e Welfare aziendale. Le novità e i chiarimenti dell’Agenzia

Il welfare aziendale, cioè l’insieme di erogazioni del datore di lavoro alla generalità dei dipendenti (o a categorie di essi) disposti per il tramite della contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello, è stato oggetto di numerosi interventi normativi mirati a definirne il trattamento fiscale. Si tratta di importi che, in presenza di determinati requisiti, non sono tassati in capo al dipendente (sono tassati in via forfettizzata i soli c.d. “fringe benefit” propriamente detti, di cui all’art. 51, comma 4, TUIR) e che, in assenza di tali requisiti, possono essere fatti rientrare nell’ambito dei “premi produttività” (con applicazione, in generale, dell’imposta sostitutiva del 10%). Con il D.L. n. 176/2022  (Decreto Aiuti-quater), la soglia "defiscalizzata" dei fringe benefit passa da 258,23 euro (innalzata a 600 euro con il Decreto Aiuti-bis di agosto) a 3.000 euro per il 2022. Con la Circolare n. 35 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce, inoltre, l’ambito applicativo dell’art. 12 del decreto “Aiuti-bis” che, per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR. La disposizione vale per l’anno in corso e per le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2023. Gli importi erogati dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture del 2023 se relative a consumi del 2022. Il corso analizza nel dettaglio le novità in materia di fringe benefit, a partire dai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. Ampio spazio viene dedicato alle risposte ai quesiti pervenuti nel corso dell’incontro.

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