
L’INPS – con Circolare del 22 dicembre 2025, n. 154 – ha illustrato la disciplina recata dall’art. 19 , legge n. 203/2024, che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
Com’è noto, il cd. Collegato lavoro ha previsto che il rapporto di lavoro possa considerarsi risolto per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo applicato, oppure, in mancanza di una previsione contrattuale, per oltre 15 giorni.
In tali casi, il datore di lavoro può attivare una specifica procedura comunicando la situazione all’Ispettorato nazionale del lavoro.
La risoluzione non è automatica, ma dipende dalla scelta del datore di lavoro di valorizzare l’assenza come manifestazione di volontà dismissiva del lavoratore.
Ora, l’INPS – con Circolare n. 154/2025 – ha affermato che la cessazione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti non integra il requisito della involontarietà della disoccupazione: pertanto, la NASpI non spetta quando la cessazione è comunicata con il nuovo codice UniLav “FC – dimissioni per fatti concludenti” (attivo dal 29 gennaio 2025).
Diversamente, se il datore di lavoro sceglie di procedere con un licenziamento disciplinare (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), anche se fondato su un’assenza ingiustificata prolungata, il lavoratore può accedere alla NASpI, se in possesso degli altri requisiti di legge.
E’ opportuno ricordare che tale nuova procedura non è obbligatoria. Molti contratti collettivi, infatti, continuano a ricondurre l’assenza ingiustificata a conseguenze disciplinari, imponendo l’attivazione delle garanzie previste dalla legge n. 300/1970.
In tali ipotesi, non si applica la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti.
Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro e dimissioni rassegnate dal lavoratore, anche per giusta causa.
Se il lavoratore presenta dimissioni (anche per giusta causa) tramite il sistema telematico:
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