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Bonus Donne: chiarimenti INPS

13 Maggio 2025
Bonus Donne: chiarimenti INPS

L’INPS – con Circolare del 12 maggio 2025, n. 91 – ha illustrato l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025, introdotto dall’art. 23, D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. In questo caso il beneficio si applica per complessivi 24 mesi.

I medesimi esoneri spettano ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con contratto a tempo indeterminato, di donne occupate nelle professioni o settori caratterizzati da marcata disparità di genere, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi (per l’anno 2025, si fa riferimento al decreto MLPS/MEF n. 3217 del 30 dicembre 2024 .

Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Con riferimento ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in trattazione (cfr. l’art. 23 del decreto-legge n. 60/2024), avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.

Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025.

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