L’INPS - con Messaggio 7 febbraio 2025, n. 483 - ha chiarito che il contributo addizionale NASpI e le sue maggiorazioni in caso di rinnovo dei contratti a termine, non è dovuto se il contratto è stipulato per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative: tale esonero trova, inoltre, applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.
Nella denuncia contributiva Uniemens questi lavoratori devono continuare a essere esposti nel con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.
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