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DICHIARAZIONI FISCALI

Quadro RL Mod. Redditi PF: l’indicazione dei redditi di lavoro sportivo

29 Maggio 2024
Quadro RL Mod. Redditi PF: l’indicazione dei redditi di lavoro sportivo

Le novità della c.d. “Riforma dello Sport” ad opera del D.Lgs. n. 36/2021 , si riflettono anche sulla compilazione del modello Redditi PF 2024, da presentare entro il 15 ottobre 2024.

L’entrata in vigore della Riforma, avvenuta il 1° luglio 2023, ha come effetto immediato la divisione del periodo d’imposta 2023 in due semestri a cui si applicano discipline diverse.

In particolare, per i compensi, le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari di spesa percepiti dai lavoratori sportivi fino al 30 giugno 2023 è prevista la compilazione del quadro RL, sezione II-B, in applicazione della seguente modalità di tassazione:

  • i primi 10.000 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
  • sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (aliquota del 23%);
  • sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 30.658,28, viene operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

Si noti che nella sezione è stato inserito il nuovo rigo RL21 che accoglie:

  • a colonna 1: i compensi percepiti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico nel 1° semestre 2023;
  • a colonna 2: i compensi corrisposti da cori e bande, che restano inquadrati tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), Tuir).

Per i compensi percepiti dal 1° luglio 2023, invece, si prevede che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. (con compilazione, pertanto, dei relativi quadri di riferimento). Quanto al trattamento tributario si prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo:

  • i primi 15.000 euro complessivamente percepiti non costituiscono base imponibile ai fini fiscali. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare;
  • sulle somme eccedenti il limite di 15.000 euro, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria.

In sede di dichiarazione, i compensi percepiti a partire dal 1° luglio 2023, vanno annoverati, a seconda dell’inquadramento contrattuale del singolo atleta, tra i redditi di:

  • lavoro dipendente o assimilati, da indicare nel quadro RC;
  • di lavoro autonomo, da indicare nei nuovi righi RL28 e RL29 della Sez. III del medesimo quadro RL.

In sede di compilazione si dovrà indicare:

Al rigo RL28, dedicato agli sportivi professionisti:

  • in colonna 2: i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ;
  • in colonna 1: i corrispettivi percepiti in euro a Campione d’Italia.

Al rigo RL29, dedicato agli sportivi dilettanti:

  • in colonna 2: i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ;
  • in colonna 1: i corrispettivi percepiti in euro a Campione d’Italia.

Sullo stesso argomento:Modello redditi PF