La Cassazione – con sentenza del 26 febbraio 2024, n. 5002 – ha ribadito che, in via di principio, non sussiste un divieto assoluto di svolgere attività durante l'assenza per malattia, anche in favore di terzi, purché essa non sia contraria ai doveri generali di correttezza e buona fede, nonché agli obblighi di diligenza e fedeltà, ex art. 2104 cod. civ.
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