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SICUREZZA SUL LAVORO
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Sicurezza sul lavoro: i chiarimenti sul ruolo del preposto

6 Dicembre 2023
Sicurezza sul lavoro: i chiarimenti sul ruolo del preposto

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 1° dicembre 2023, n. 5 – è intervenuta in merito alla figura del preposto, ex art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008.

Com’è noto, il "preposto" è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

L'obbligo di individuare il preposto spetta al datore di lavoro e ai dirigenti, sanzionabili con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.500 ad € 6.000 per la violazione di tale obbligo.

Dalla normativa vigente emerge dunque la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, dovendosi desumere che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.