L'Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 20 luglio 2021, n. 492 - ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei contributi erogati dall'Ente Bilaterale in favore dei lavoratori dipendenti e delle imprese.
Al riguardo, l’AE – nel richiamare l’art. 10-bis , D.L. n. 137/2020 – ha ricordato che non viene previsto che tra i destinatari dei contributi non assoggettati a tassazione ci siano anche i lavoratori dipendenti.
Pertanto, i contributi erogati dall'Ente bilaterale nei confronti dei lavoratori dipendenti, quali somme sostitutive, ovvero integrative del reddito di lavoro dipendente ex art. 6, comma 2, TUIR concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta, ex art. 23 D.P.R. n. 600/1973 e di rilascio della Certificazione Unica.
I contributi erogati nei confronti di «soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», invece, non concorrono alla formazione del reddito di tali soggetti per effetto del richiamato art. 10-bis.
Pertanto, l'Ente istante non deve indicare i contributi erogati nei confronti delle imprese nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770).
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