L'Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 30 aprile 2021, n. 314 - ha affrontato la tematica inerente l'imponibilità di una somma pari ad € 0,50, concessa da un'azienda a titolo di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore ai fini dello svolgimento del lavoro agile, determinata sulla base di parametri che tengono conto per ogni tipologia di spesa (energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada, i costi per l'utilizzo dei servizi igienici e il riscaldamento) del risparmio quotidiano ottenuto dalla società e del correlato costo per il dipendente.
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