L’INPS – con Messaggio 26 ottobre 2020, n. 3920 – ha ricordato che, ex art. 43bis, decreto legge n. 109/2018, per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di concessione della CIGS, è stato previsto (limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale) l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa e dal versamento del contributo (c.d. ticket di licenziamento).
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