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"DECRETO DI AGOSTO"

Ulteriori 9 settimane di integrazione salariale: domanda a prescindere dall'autorizzazione alle prime 9 settimane

16 Ottobre 2020
Ulteriori 9 settimane di integrazione salariale: domanda a prescindere dall'autorizzazione alle prime 9 settimane

Con il Messaggio 15 ottobre 2020, n. 3729 , l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla proroga al 31 ottobre 2020 delle scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), disposta dall'art. 3 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125.

Detti termini erano stati fissati in precedenza al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020, rispettivamente dai commi 9 e 10 dell’art. 1 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).

Alla luce del nuovo dettato normativo, l'Inps precisa che:

  1. le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, riferite al citato D.L. n. 104/2020 , inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro il 31 ottobre 2020;
  2. in questi giorni si stanno inviando tramite pec anche le autorizzazioni inerenti ai provvedimenti di CIG in deroga Inps;
  3. per quanto riguarda l'ulteriore periodo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsto dal D.L. n. 104/2020 , le istanze devono riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, e possono essere trasmesse – chiarisce il messaggio in esame - “a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto”.

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA ESTIVA 2020