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Novità sui congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

4 Settembre 2020
Novità sui congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

L’INPS – con Circolare 3 settembre 2020, n. 99 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo Covid-19 e di permessi indennizzati ex lege n. 104/1992 , introdotti dai decreti legge “Cura Italia” e “Rilancio” e dalle relative leggi di conversione.

Tra gli aspetti più rilevanti della successione delle modifiche normative intervenute negli ultimi mesi, si segnala che la legge n. 77/2020 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo Covid-19 in modalità oraria.

Tale novità riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata, ed interessa le domande aventi ad oggetto la fruizione di congedo Covid-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo Covid-19 in modalità oraria effettuate antecedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.

L’introduzione della modalità oraria di fruizione del congedo Covid-19 non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso, ex art. 23 , D.L. n. 18/2020; pertanto, il congedo Covid-19 rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’art. 23, D.Lgs. n. 151/2001.

Infine, viene precisato che:

  • il congedo Covid-19 in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore. Risulta invece compatibile con la fruizione di congedo parentale ad ore da parte dell’altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. Risulta altresì compatibile, per il soggetto richiedente, fruire nello stesso giorno di congedo Covid-19 ad ore e di congedo parentale ad ore;
  • il congedo Covid-19 in modalità oraria è compatibile anche con riposi giornalieri della madre e del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore;
  • il congedo Covid-19 in modalità oraria è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale, ex art. 33, D.Lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001.