L’INPS – con Circolare 3 settembre 2020, n. 99 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo Covid-19 e di permessi indennizzati ex lege n. 104/1992 , introdotti dai decreti legge “Cura Italia” e “Rilancio” e dalle relative leggi di conversione.
Tra gli aspetti più rilevanti della successione delle modifiche normative intervenute negli ultimi mesi, si segnala che la legge n. 77/2020 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo Covid-19 in modalità oraria.
Tale novità riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata, ed interessa le domande aventi ad oggetto la fruizione di congedo Covid-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.
Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo Covid-19 in modalità oraria effettuate antecedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.
L’introduzione della modalità oraria di fruizione del congedo Covid-19 non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso, ex art. 23 , D.L. n. 18/2020; pertanto, il congedo Covid-19 rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’art. 23, D.Lgs. n. 151/2001.
Infine, viene precisato che:
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo