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Decreto “Agosto”: nella bozza le misure per il Lavoro

31 Luglio 2020
Decreto “Agosto”: nella bozza le misure per il Lavoro

Iniziano a circolare le prime bozze del nuovo decreto legge cd. “agosto”, che dovrebbe essere approvato in CdM la prossima settimana.

Oltre ad alcune novità inerenti la fruizione della cassa integrazione, rubricati negli articoli:

  • Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
  • Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

si segnalano le seguenti ulteriori novità:

  • proroga NASpI e DIS COLL: qualora la fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, tali misure sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza della deroga alla proroga/rinnovo di contratti a termine: la data ultima della deroga al cd. decreto dignità (fissata dal decreto "Rilancio" nel 30 agosto 2020) è posticipato al 31 agosto 2020;
  • proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per GMO: fino al termine del periodo entro il quale è comunque possibile fruire dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è comunque preclusa la possibilità di avviare le procedure ex legge n. 223/1991, nonché di licenziare per GMO (a prescindere dalla dimensione dell'azienda). Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ex art. 2112 cod. civ. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 

Previsto, poi, un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato.

Al riguardo, fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione (i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno).

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Arriva poi una nuova proroga, fino a tutto dicembre 2020, per i contratti a termine. La prima bozza estende la deroga già prevista ai paletti fissati con il decreto Dignità che durante il lockdown era stata introdotta fino al 30 agosto.

Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS