L'INPS - con Circolare del 10 luglio 2020, n. 84 - ha illustrato le novità apportate dal D.L. n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal D.L. n. 52/2020 .
Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.
Ai fini della richiesta dell’integrazione salariale ordinaria, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal D.M. n. 95442/2016 .
In tal senso, si ricorda che è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di tali causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica.
Alle suddette domande si applicano i limiti di fruizione secondo le regole che disciplinano l’integrazione salariale ordinaria:
A tali domande, poi, si applica:
Qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS
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