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INPS, PRESTAZIONI

Indennità INPS maggio: autocertificazione del calo dei redditi

7 Luglio 2020
Indennità INPS maggio: autocertificazione del calo dei redditi

L'INPS, con circolare n. 80 del 6 luglio 2020 , ha fornito nuove istruzioni sull'indennità Covid-19 per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, a favore delle suddette categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l’articolo 84 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (in via di conversione in legge)  individua quali destinatari dell’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020, i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla predetta data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui sopra.

Per la verifica del requisito reddituale l'INPS – secondo la previsione di cui al citato articolo 84, comma 2 , del D.L. n. 34 del 2020 - comunica i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all'Agenzia delle entrate che a sua volta provvede a comunicare all’INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito. 

Per il mese di maggio 2020, un’indennità pari a 1000 euro è riconosciuta anche ai co.co.co.  iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. In questo caso, invece, chi ha già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità e ha percepito le mensilità di marzo e aprile 2020, non deve presentare una nuova domanda.

Anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, in possesso di determinati requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 di euro 1000. Anche in questo caso, chi ha percepito le indennità per marzo e aprile 2020

Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS