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INPS, PRESTAZIONI

Le novità sull'anticipazione dei trattamenti di CIG, CIGD e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali

29 Giugno 2020
Le novità sull'anticipazione dei trattamenti di CIG, CIGD e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali

L'INPS - con Circolare del 27 giugno 2020, n. 78 - ha fornito le prime istruzioni in merito al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga (limitatamente a quelle presentate direttamente all’Istituto) e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore abbia richiesto il pagamento diretto, nonché in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.

Com'è noto, la novità normativa è stata introdotta dal D.L. n. 34/2020 , di modifica del D.L. n. 18/2020 .

Con riferimento alla domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%, la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l'integrazione salariale che si intende chiedere. In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”. Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l'opzione “CIG in Deroga INPS”.

Per l'assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l'opzione “Fondi di solidarietà”.

Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in questione non comporta l'applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell'integrazione salariale totale.

In tale sede, la procedura di “CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l'importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l'importo anticipato.

Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS