L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 24 giugno 2020, prot. n. 298 - ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della sospensione delle procedure di licenziamento, ex art. 46 , D.L. n. 18/2020, nel periodo 17 marzo/17 agosto 2020.
Al riguardo, l'INL ha precisato che anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione debba ritenersi ricompresa tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3, legge n. 604/1966.
In tal caso, infatti, l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.
Pertanto, l’onere di repechage rende la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.
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