Ieri sera l'Inps ha emanato la Circolare 23 giugno 2020, n. 76, con la quale - in attuazione degli articoli 92 e 94 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) - sono state dettate istruzioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).
In particolare, ai sensi del richiamato art. 92 , le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL - il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 - sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:
Pertanto - ha precisato l'Inps - i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 “non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione”.
Le indennità NASpI e DIS-COLL percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura di quelli perduti o sostituiti, per effetto dell’art. 6, comma 2, del Tuir, e quindi sono tassate ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'Inps, in qualità di sostituto d’imposta, a fine anno determinerà il conguaglio fiscale d’imposta e rilascerà la Certificazione Unica.
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