Nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2020, n. 151 è stato pubblicato ilD.L. 16 giugno 2020, n. 52 , recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”, di modifica del D.L. n. 34/2020 .
Nel dettaglio, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Il provvedimento, inoltre, dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Infine, il D.L. n. 52/2020 proroga:
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