L'INPS - con Messaggio del 1° giugno 2020, n. 2261 - ha precisato che l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (malgrado il divieto, ex art. 46 , D.L. n. 18/2020 - sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
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