L'INAIL - con Circolare del 27 maggio 2020, n. 23 - ha reso note le istruzioni in merito alla riscossione dei premi assicurativi, alla ripresa degli adempimenti ed al DURC.
Al riguardo, l'Istituto ha precisato che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Tali termini si applicano a tutti i regimi di sospensione tranne che per le imprese del settore florovivaistico per le quali la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.
Quanto al DURC, l'INAIL ha precisato che resta prorogata la validità fino al 15 giugno 2020 dei documenti che riportano come “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.
Al riguardo, attraverso la funzione “Consultazione” presente nel servizio online, oltre ai Durc online in corso di validità, sono disponibili quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.
Alle richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute a far data dal 16 aprile 2020, invece, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.
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