Nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, è stato pubblicato il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il decreto è entrato in vigore ieri 19 maggio 2020.
Tra gli aspetti da segnalare del "Decreto Rilancio", si ribadiscono le seguenti indennità:
- l’indennità di € 600 prevista per i professionisti ed i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è erogata anche per il mese di aprile 2020;
- ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto in commento, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è inoltre riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari ad € 1000. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari ad € 1000;
- l’indennità riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria pari ad € 600 è riconosciuta anche per il mese di aprile 2020;
- l’indennità pari ad € 600, prevista per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (erogata anche per il mese di aprile 2020), è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento;
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione, sia riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari ad € 1000. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, come sopra individuati;
- indennità a favore dei lavoratori domestici - ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari ad € 500, per ciascun mese.
Viene, poi, confermata la cassa integrazione e l’assegno del fondo di integrazione salariale (prolungata di altre 9 settimane, utilizzabile fino al 31 agosto 2020).
Infine, il bonus baby sitter passa da € 600 ad € 1.200 e si potrà spendere anche per le iscrizioni nei centri estivi dei più piccoli.
Allo stesso modo viene confermato il congedo parentale fino a 30 giorni, pagato al 50%, per i genitori con figli fino a 12 anni (potrà essere richiesto fino al 31 luglio 2020).