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EMERGENZA CORONAVIRUS

L'intervento del "Decreto Rilancio” sui contratti a tempo determinato e smart working

12 Maggio 2020
L'intervento del "Decreto Rilancio” sui contratti a tempo determinato e smart working

Aggiornata all'11 maggio 2020, ore 17.30 l’ultima bozza del "Decreto Rilancio" pubblicata dagli organi di stampa.
Il provvedimento, composto da 258 articoli, intende fornire (semplificare?) alcuni strumenti già introdotti con il D.L. n. 18/2020 , oltre che disciplinare ex novo alcune misure di prestazione di sostegno al reddito (es. REM).

Con riferimento ai contratti a tempo determinato, l'art. 99 della bozza recita "In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Al riguardo, la tanto annunciata deroga alle causali giustificatrici (introdotte dal decreto legge dignità"), in realtà sta producendo una piccola novità, di pochissima efficacia.

Infatti, dalla lettura ermeneutica del dettato normativo, parrebbe che la proroga/rinnovo dei contratti a termine, derogando all'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 sia possibile:

  • esclusivamente per riavviare la propria attività (pertanto, le aziende che hanno subito sono una flessione della produzione e non già lo stop completo non ne potranno beneficiare);
  • fino alla data del 30 agosto 2020 (indicando con tale data, non già la data ultima entro la quale effettuare la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, bensì quella di chiusura del nuovo rapporto di lavoro riattivato).

Al riguardo, saranno necessari i relativi chiarimenti ministeriali.

Con riferimento allo smart working, il nuovo decreto dovrebbe introdurre un’ulteriore ed attesa tutela per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni. Si stabilisce la possibilità per tali soggetti - fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica - di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e la compatibilità con le caratteristiche della prestazione.

Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS