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AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate: l'analisi della Fondazione Studi CdL

16 Aprile 2020
Cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate: l'analisi della Fondazione Studi CdL

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - con Circolare del 14 aprile 2020, n. 9 - ha fornito una serie di chiarimenti, rispetto alle ultime novità inerenti la cassa integrazione in deroga.

Il documento in oggetto, prendendo spunto dall'ultima Circolare MLPS n. 8/2020 , ha segnalato una serie di criticità in merito ai soggetti plurilocalizzati con unità produttive site in cinque o più Regioni (in tal caso, la prestazione sarà̀ concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l’istanza deve essere inoltrata telematicamente tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID-19 Deroga”).

Nel dettaglio:

  • l’ampliamento del concetto di unità produttiva che include anche i punti vendita non appare di immediata comprensione, mette in crisi il sistema consolidato, che ha visto la definizione di uno specifico concetto di unità produttiva ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali, caratterizzato dai requisiti di autonomia individuati, unito alla richiesta di certificazione dello stesso, attraverso i flussi UniEmens;
  • emergono la necessità e l’urgenza di definire la posizione di quelle aziende che, avendo unità operative site in più̀ di cinque Regioni o province autonome, hanno già presentato la domanda di cassa integrazione in deroga sul portale delle singole Regioni, attenendosi alle disposizioni del legislatore, ritenendo legittimamente non sussistere il requisito delle diverse unità produttive;
  • l’obbligo di depositare un accordo sindacale appare poco plausibile, dato che trattandosi di aziende plurilocalizzate, site in almeno cinque Regioni o province autonome sull’intero territorio nazionale, si ritiene perlomeno improbabile, dal punto di vista organizzativo e gestionale, determinare un assetto aziendale così parcellizzato. Nel caso di “invio cartaceo”, alla domanda deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità̀.

Dopo l’emanazione del decreto di autorizzazione, l’azienda dovrà inviare la richiesta di pagamento di CIGD all’Inps sulla piattaforma “CIGWEB”, indicando il numero del decreto di concessione. L’Istituto, a seguito del completamento dell’istruttoria, emetterà l’autorizzazione inviandola all’azienda a mezzo PEC.

Una volta terminata tale procedura, dopo aver quindi ricevuto il provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro, allo scopo di permettere l’erogazione delle prestazioni richieste, dovranno inoltrare all’Istituto previdenziale la documentazione necessaria avvalendosi del predetto modello “SR 41”.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 

Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS