L'Inps - con Messaggio del 14 aprile 2020, n. 1607 - ha precisato che l’art. 41 , D.L. n. 23/2020 stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Pertanto, le prestazioni di:
con causale “COVID-19 nazionale”, ex Circolare n. 47/2020 , sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Ai fini della sussistenza di tale requisito, resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS
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