L'INPS - con Messaggio del 2 aprile 2020, n. 1478 - ha chiarito che i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti, nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ex D.L. n. 9/2020 , che non potevano fruire dell’assegno ordinario e risultavano privi di tutela, possono accedere alla cassa integrazione in deroga, per il periodo massimo di un mese.
Le Regioni interessate, previa verifica del periodo di copertura della domanda, invieranno il decreto in “SIP” con le modalità usuali, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192” e, congiuntamente, invieranno alla Direzione regionale dell’INPS di competenza l’elenco di tali domande per consentire il pagamento della prestazione richiesta.
Per i periodi non già coperti dalla prestazione in deroga autorizzata dalla Regione interessata, possono invece accedere alle prestazioni garantite dal FIS per il territorio nazionale.
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