L’art. 919, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare consente la protrazione della sospensione precauzionale anche oltre il quinquennio di durata ordinaria, allorché un militare sia imputato in un “procedimento penale per fatti di eccezionale gravità”. Tale disposizione non può peraltro essere applicata qualora il militare - scaduto il primo quinquennio di sospensione cautelare - sia già da tempo rientrato in servizio: lo ha affermato la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 27 febbraio 2020, n. 2109 , depositata lo scorso 26 marzo.
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