L'INPS - con Messaggio del 20 marzo 2020, n. 1288 - ha fornito un primo sintetico chiarimento in merito alle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati, ex D.L. n. 18/2020 .
Al riguardo, alla c.d. indennità COVID-19 (indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale), possono accedere:
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS
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