La Cassazione - con sentenza del 16 marzo 2020, n. 10084 - si è espressa in merito al reato di omesso versamento delle ritenute certificate (per i periodi d'imposta 2011 e 2012), ex art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000 dal legale rappresentante di una società, precisando che in sede di verifica della sussistenza della responsabilità penale per il compimento di un reato e conseguente calcolo della pena, il giudice deve valutare tutti gli elementi integranti le circostanze attenuanti generiche e comuni.
In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che tra le suddette "circostanze attenuanti generiche e comuni", per il reato di omesso versamento delle ritenute, rientra anche l’aver agito per ragioni di particolare ragione sociale, consistenti nell’aver garantito il diritto al lavoro ai dipendenti, con rinuncia ai propri compensi.
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