News
EMERGENZA CORONAVIRUS

Decreto “Cura Italia”: sospensione dei termini di versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi

17 Marzo 2020
Decreto “Cura Italia”: sospensione dei termini di versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le misure “salva economia” dopo gli effetti dell’emergenza COVID-19.

Tra le tante tematiche, il decreto "Cura Italia" si occupa anche di versamenti di contributi previdenziali e premi assicurativi.

Com'è noto, l'art. 8 , comma 1 , D.L. n. 9/2020, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ora, il decreto legge "Cura Italia" estende tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza.

La sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte, ex artt. 23 e 24, TUIR ed agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020

ovvero

  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020.

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

I pagamenti sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Prorogati al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS