L'INPS - con Messaggio del 12 marzo 2020, n. 1118 - ha reso noto che, ex art. 13 , D.L. n. 9/2020, le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:
La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
Le domande devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Questo documento fa parte del FocusCORONAVIRUS
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