In caso di precedente licenziamento a causa del mancato superamento del periodo di prova, si applica la disciplina di cui all’art. 2, terzo comma , del D.P.R. n. 9 maggio 1994, n. 487, che impone il divieto di accesso al pubblico impiego per coloro che siano già stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.
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