La Cassazione - con ordinanza 7 gennaio 2020, n. 119 - ha ritenuto carente la comunicazione preventiva di avvio della procedura di riduzione del personale che non espliciti le ragioni che hanno determinato la scelta datoriale di individuare l’esubero di lavoratori solo in riferimento a specifiche professionalità, precludendo la possibilità del sindacato di verificare la legittimità della scelta aziendale.
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