Ai sensi dell'art. 1392, comma 3, del Codice militare (D.Lgs. n. 66/2010), il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, o del provvedimento di archiviazione.
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