La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro - con risposta ad Interpello del 2 dicembre 2019, n. 8 promossa dall'Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) in merito alla corretta interpretazione dell'art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 - ha precisato che l’obbligo di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, nel caso di avvicendamento dei medici competenti avvenuto nel corso dell’anno, sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo.
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