La Cassazione - con sentenza del 22 novembre 2019, n. 30558 - ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato per giusta causa ad un dipendente che non ha comunicato alla propria impresa le irregolarità compiute dai colleghi nella procedura di aggiudicazione delle gare relative alla riparazione dei veicoli aziendali.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che l’obbligo di fedeltà impone al lavoratore "di astenersi anche dal compimento di condotte che creino situazioni di conflitto con gli interessi aziendali o siano comunque in grado di ledere in modo irreparabile il rapporto fiduciario".
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