La Cassazione - con sentenza del 21 novembre 2019, n. 30428 - ha affermato che i professionisti/membri di uno studio associato, non sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, a meno che essi non svolgano attività manuale o intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui, resa in regime di subordinazione.
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