L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 19 novembre 2019, n. 9943 - ha fornito alcuni chiarimenti sul termine ultimo da far valere la responsabilità solidale del committente in riferimento ai debiti contributivi.
Al riguardo, l'INL ha ricordato che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 è applicabile alla sola azione promossa dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale in relazione ai crediti retributivi, e non anche alla diversa azione esperita dagli Enti previdenziali in riferimento ai crediti contributivi (azione soggetta alla sola prescrizione ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati