La Cassazione - con sentenza dell'8 novembre 2019, n. 28931 - ha ribadito che il lavoratore che si sia dimesso antecedentemente alla scadenza naturale del termine non ha diritto all’indennità di risarcimento del danno prevista per i casi nei quali il giudice abbia ordinato la trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che l’indennità onnicomprensiva ex art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, spetta unicamente per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ordini la ricostituzione del rapporto lavorativo.
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