In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 – il quale sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori - costituisce una norma imperativa.
Di conseguenza, qualora il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto, la clausola di apposizione del termine deve considerarsi nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato, in applicazione degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Tale principio è stato riaffermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019 , riportata nella rassegna mensile della giurisprudenza civile di legittimità riferita ai mesi di agosto e settembre 2019 e pubblicata dall'Ufficio del Massimario e Ruolo della Suprema Corte.
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