La Cassazione - con sentenza del 31 ottobre 2019, n. 28098 - ha precisato che deve essere risarcito, ma non reintegrato, l’autoferrotranviere licenziato per aver usufruito di un permesso sindacale per fini privati (ovvero, non coincidenti con quelli istituzionali), in quanto l’illecito contestato non è tipizzato né dalla legge disciplinante il lavoro degli autoferrotranvieri né dal CCNL applicato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che la reintegra è prevista nei casi di illegittimità della sanzione espulsiva (adottata per ragioni disciplinari) di maggiore evidenza, mentre nelle ipotesi in cui la mancanza di proporzionalità del recesso non risulta tipizzata dalle previsioni del contratto collettivo, sussiste l'indennità risarcitoria.
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